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Art. 1 - COSTITUZIONE
E' costituita in Italia un'associazione scientifica denominata
"Società Italiana per l'Educazione Continua in Medicina"
("S.I.E.C.M.").
Art. 2 - SCOPO ED OGGETTO
L'associazione, che non ha fine di lucro o di speculazione,
si propone di:
- Promuovere lo sviluppo e la diffusione dell'E.C.M: (Educazione
Continua in Medicina).
- Sviluppare la formazione culturale e tecnica dei medici,
paramedici, tecnici, chimici, biologi e farmacisti mediante
incontri, congressi, confronti in ambito nazionale ed internazionale,
per realizzare le finalità previste dai programmi
di Educazione Continua in Medicina ( E.C.M.) promossi dal Ministero
della Sanità.
- Favorire l'interscambio scientifico relativamente alle innovazioni
tecnologiche inerenti l'attività sanitaria in Italia.
- Promuovere, anche attraverso l'attività didattica, la F.
A.D. (Formazione A Distanza) per medici, paramedici, tecnici,
chimici, biologi e farmacisti, con particolare riferimento
alle nuove tecnologie della comunicazione e ad Internet.
- Sviluppare la formazione permanente dei medici, paramedici, tecnici,
chimici, biologi e farmacisti, agendo anche in
qualità di Provider, secondo quanto previsto dal Ministero
della Sanità, mediante l'organizzazione e la gestione di:
- attività formative di tipo residenziali, quali convegni,
congressi scientifici, conferenze, dibattiti, seminari, tavole rotonde,
corsi di aggiornamento, corsi di addestramento;
- attività formative con metodiche tutoriali: programmi di
formazione con frequenza clinica e presenza di tutore presso
strutture sanitarie pubbliche e private;
- attività formative a distanza (FAD), quali eventi formativi
effettuati con utilizzo di materiali durevoli (cartacei, audio, video,
informatici, elettronici, multimediali) che consentono la ripetitività
illimitata della fruizione in tempi e luoghi diversi;
- attività didattica tramite lwa gestione di siti e portali
internet e la pubblicazione di bollettini, riviste, libri,
atti di convegni e di seminari.
- Favorire lo sviluppo di nuove metodologie informatiche applicate alla
Medicina e alle Scienze biomediche, nonché lo
sviluppo di metodiche per lo scambio di informazione e dati
per via telematica.
L'associazione potrà svolgere inoltre qualsiasi altra attività
necessaria o utile per il conseguimento delle finalità sopraelencate.
Il Consiglio di Amministrazione può, nell'ambito delle finalità
sopraesposte, determinare specifici orientamenti dell'associazione.
L'associazione può avvalersi di Comitati Tecnici e Scientifici nazionali
ed internazionali allo scopo di raggiungere i fini stabiliti.
I membri di questi Comitati saranno nominati dal presidente
su proposta del Consiglio di Amministrazione.
Art. 3 - DURATA
L'associazione è a tempo indeterminato.
Art. 4 - SEDE
L'associazione ha sede in Cagliari.
Art. 5 - PATRIMONIO
Il patrimonio dell'associazione è costituito:
- dai beni mobili ed immobili che diverranno in proprietà
dell'associazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, e contributi
da parte di Enti Pubblici, persone fisiche o giuridiche.
Art. 6 - ENTRATE
Le entrate sono costituite da:
- - le quote associative;
- - contributi ad hoc in occasione di specifiche attività;
- - ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo
sociale.
Art. 7 - ESERCIZI SOCIALI
Gli esercizi associativi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio scade il giorno 31 dicembre 2003.
Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto
dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo, che dovrà
essere sottoposto all'assemblea per la approvazione entro quattro mesi dalla
chiusura dell'esercizio. Il bilancio preventivo del successivo esercizio
verrà predisposto, sempre dal Consiglio di Amministrazione, e presentato in
assemblea ad hoc prima dell'inizio dello stesso.
Art. 8 - SOCI
L'associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:
- Soci Fondatori: sono i soci partecipanti all'atto costitutivo dell'associazione.
Possono essere eletti negli organi sociali, hanno diritto di voto e non sono
tenuti al pagamento delle quote sociali annue.
- Soci Ordinari: sono coloro che siano stati ammessi all'associazione con
tale qualifica dal Consiglio di Amministrazione. La qualità di socio
è permanente, salvo domanda di recesso da parte dell'interessato, da
comunicarsi entro il 30 novembre di ogni anno. I Soci Ordinari sono tenuti
al pagamento della quota sociale annua, hanno diritto di voto e possono
essere eletti negli organi sociali.
- Soci Aggregati: sono coloro, persone fisiche o giuridiche,
la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio di Amministrazione e
che sono stati ammessi a fruire in via temporanea per un anno dei
diritti e dei vantaggi dell'associazione. Per costoro la qualifica di socio si rinnova
automaticamente di anno in anno se non sono intervenute dimissioni del socio entro
il 30 novembre di ogni anno. I soci aggregati non hanno diritto di voto, non
possono essere eletti negli organi sociali e sono tenuti al pagamento della quota
annua.
- Soci Onorari: sono coloro che abbiano ottenuto tale qualifica, per particolari
ragioni o riconoscimenti di merito, a seguito di delibera del Consiglio di
Amministrazione. Tale qualifica ha la durata di un anno, salvo diversa disposizione
del Consiglio di Amministrazione. I Soci Onorari non hanno diritto di voto,
non possono essere eletti negli organi sociali e non sono tenuti al pagamento
della quota annua.
Art. 9 - AMMISSIONE
L'ammissione a socio avviene su domanda dell'interessato. La
qualifica di Socio viene conferita dal Consiglio di Amministrazione che decide a
scrutinio segreto.
All'atto dell'ammissione, i soci che vi siano tenuti dovranno
corrispondere la quota annuale.
Art. 10 - CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO
Oltre che nel caso di dimissioni, presentate al Consiglio di
Amministrazione entro il 30 novembre di ogni anno, la qualifica di socio cessa
per i seguenti motivi:
- Morosità nel pagamento della quota sociale nei termini annualmente
stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
- Indegnità.
Art. 11 - PAGAMENTO QUOTA
Il socio che non provveda al pagamento della quota annuale
entro i termini e secondo le modalità stabilite ogni anno dal
Consiglio di Amministrazione, non potrà accedere nei locali
dell'associazione e godere dei diritti spettanti agli associati e perderà
inoltre la qualifica di socio fermo il suo debito per la quota insoluta.
Il socio dimissionario è tenuto al pagamento della quota annuale e delle
altre contribuzioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione, fino alla
scadenza dell'anno sociale.
Art. 12 - ASSEMBLEA
L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti i Soci e
le deliberazioni da essa adottate vincolano i Soci ancorché non
intervenuti e dissenzienti.
Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e
in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente e in assenza di
quest'ultimo dal Membro Anziano del Consiglio.
Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.
Possono intervenire all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, i Soci,
aventi diritto di voto ed in regola con il pagamento delle quote sociali.
Ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la rappresentanza per
delega conferita ad altro socio, ma nessuno può essere portatore di
oltre tre deleghe.
L'avviso di convocazione da inviarsi a tutti i Soci aventi diritto al voto
con comunicazione scritta (lettera, e-mail o fax) almeno otto giorni prima di
quello fissato per l'adunanza, deve contenere la data e l'ora della riunione,
l'elenco degli argomenti da trattare, nonché l'indicazione del giorno
e dell'ora della eventuale seconda convocazione.
L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per le
deliberazioni previste dall'articolo 7 del presente statuto.
Può inoltre essere convocata dal Consiglio di amministrazione
a sua maggioranza ogni qualvolta questo lo ritenga necessario, ovvero
su domanda di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto.
L'Assemblea in sede ordinaria:
- elegge i Membri del Consiglio di Amministrazione, i revisori dei
Conti ed il Collegio dei probiviri;
- delibera sui rapporti di gestione dell'Associazione, approva il bilancio
consuntivo e preventivo e le situazioni contabili che le vengono presentate dal
Consiglio di Amministrazione, delibera sull'impiego degli avanzi di gestione e
sulla copertura degli eventuali disavanzi;
- delibera in generale su ogni questione ad essa sottoposta
dal Consiglio di Amministrazione.
L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se è
presente almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto, e in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
In entrambi i casi le deliberazioni devono riportare il voto
favorevole della maggioranza dei Soci presenti e rappresentati.
L'Assemblea in sede Straordinaria può essere convocata dal
Consiglio ogni qualvolta questi lo ritenga necessario, ovvero
su richiesta della metà dei Soci aventi diritto di voto.
L'Assemblea in sede straordinaria delibera sulle proposte di
modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione
e sulla nomina dei liquidatori.
L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è valida con
la presenza di più della metà dei Soci aventi diritto al voto;
in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci
presenti. In entrambi i casi le deliberazioni devono riportare il voto
favorevole della maggioranza dei Soci presenti o rappresentati.
Art. 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di
tre ad un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea tra
i Soci fondatori ed effettivi.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i
suoi membri possono essere rieletti o rinnovati. In caso di
anticipata cessazione della carica di uno o più componenti eletti, il
Consiglio, con deliberazione approvata dal Collegio
dei revisori dei Conti, potrà completarsi con nuove nomine
che dovranno essere confermate nella prima Assemblea Sociale.
Tali Consiglieri restano in carica fino alla scadenza del
triennio di cui al 1° comma del presente articolo. Il Consiglio
di Amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente.
Può eleggere uno o due Vice Presidenti ed anche
un Segretario, un Tesoriere e un Consigliere Esecutivo, stabilendone
i compiti e i poteri. Il Consiglio si riunisce su convocazione scritta del
Presidente da diramarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per
la riunione. Esso può riunirsi anche su richiesta di almeno 2 dei
suoi membri con l'indicazione degli argomenti da trattare. Per la
validità della riunione è richiesta la partecipazione della maggioranza
dei consiglieri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voto e in caso
di parità prevale il voto del Presidente o di chi, in sua assenza,
presiede. Delle sedute si redige processo verbale che deve essere trascritto su apposito
registro, firmato dal Presidente e da Segretario.
Spetta al Consiglio di Amministrazione:
- La direzione di tutte le attività dell'Associazione, anche
in esecuzione dei deliberati assembleari;
- promuovere e coordinare le attività e le manifestazioni
della associazione;
- curare la gestione finanziaria della associazione;
- redigere il consuntivo della gestione da sottoporre all'Assemblea con
propria relazione, proponendo l'utilizzo di eventuali avanzi di gestione e
la copertura di eventuali disavanzi;
- nominare i Soci Effettivi e Onorari;
- determinare le quote associative per i servizi resi dalla
Associazione e fissare quote integrative per soci che usufruiscano di
particolari servizi;
- convenire, stipulare, risolvere e rinnovare contratti di
gestione, di locazione anche finanziaria, di servizi, di consulenza, di
fornitura, di appalto, permute ed ogni contratto utile e conveniente per gli
scopi sociali;
- assumere impiegati, operai e personale di servizio fissandone attribuzioni
e compensi;
- fare quant'altro necessario per la realizzazione delle finalità
statutarie;
- conferire eventuali borse di studio e premi;
La rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in
giudizio spetta al Presidente.
I vice Presidenti, se nominati, sostituiscono disgiuntamente
fra loro il Presidente in caso di suo impedimento o assenza.
Art. 14 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri
effettivi che durano in carica un biennio e che potranno essere scelti
tra gli associati. In caso di cessazione o mancanza di uno di essi
l'Assemblea provvederà alla nomina del sostituto.
Art. 15 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i
soci e l'associazione che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al
rapporto associativo, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di
tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla
parte più diligente, dal presidente dell'Ordine dei Medici della
Provincia di Cagliari.
I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il presidente.
Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli
arbitri nominati nella scelta del presidente, vi provvederà, su istanza
della parte più diligente, il presidente del Tribunale nel cui circondario
ha sede l'associazione.
Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta
giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le
parti, come arbitro rituale, secondo diritto e con obbligo del deposito del lodo.
Il collegio arbitrale siederà nel luogo che verrà prescelto
dal suo presidente.
Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali
modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.
Non possono essere oggetto di compromesso le controversie nelle quali la legge
preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.
Art. 16 - GRATUITA' DELLE CARICHE
Tutte le cariche sociali sono gratuite e non retribuite. Il
Consiglio di Amministrazione dell'Associazione può tuttavia
attribuire un rimborso spese forfettario a persone che esplichino,
nell'amministrazione della stessa, attività continuativa.
Art. 17 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per
inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e
la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per
la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto
conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo
di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662,
sceglieranno l'associazione operante in identico o analogo settore cui
devolvere il patrimonio residuo.
Art. 18 - CODICE CIVILE E LEGGE SPECIALE
In ogni caso l'associazione:
- non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di
gestione, fondi, riserve o capitale durante la sua vita, ammenochè le
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;
- ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per
la realizzazione dell'attività istituzionale e di quelle ad essa
direttamente connesse;
- ha l'obbligo di disciplinare in maniera uniforme i rapporti
associativi e le modalità associative volte a garantire l'effettività
del rapporto medesimo, escludendo espressamente il carattere temporaneo
della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati
o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione
e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, oltre che per la nomina
degli organi direttivi dell'associazione.
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento al codice civile ed alle norme
previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n° 460.

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